07 giugno, 2007

Finalmente...la legge !


Finalmente una legge che tuteli maggiormente le orecchie dal rumore pazzesco che sempre più ci assale ! Da sapere... da leggere. (Fonte: unionecosulenti.it).





Panorama storico: D.Lgs. 277/91 sicurezza e salute sul lavoro, il rumorePer recepire le Direttive Comunitarie n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, il Legislatore italiano aveva emanato il decreto Legislativo n. 277/91 che, agli artt. 38-49, prevedeva la disciplina per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante l'attività lavorativa.Il rumore viene inteso come trasmissione di suoni e si tratta di un fenomeno vibratorio; i parametri per la sua misurazione sono l'ampiezza e la frequenza. Il rumore è misurato in decibel per quanto concerne l'ampiezza e in hertz per quanto concerne la frequenza.Il rumore, quando supera determinati limiti, causa danno (ipoacusia, sordità) e comporta l'insorgere di una malattia professionale: infatti, il Legislatore ha rivolto la sua attenzione a questo fattore, predisponendo un'adeguata disciplina normativa al fine prevenire i danni da eccessiva esposizione a rumori che superano una determinata soglia e ristrutturare adeguatamente gli ambienti di lavoro inquinati. Gli effetti nocivi del rumore sulla salute si suddividono in - uditivi;- extrauditivi.I primi hanno un'incidenza negativa sull'organo dell'udito in quanto provocano fischi e ronzii alle orecchie, in un primo momento, e riducono la capacità uditiva; possono, nei casi più gravi, portare alla sordità.Gli effetti uditivi si possono distinguere, a seconda del grado di importanza, in:- sordità temporanea, recuperabile a seguito di un periodo di riposo in un ambiente silenzioso;- affaticamento accompagnato da una persistente riduzione della sensibilità, nonché da disturbi generici che persistono per 10 giorni;- sordità conseguente ad un trauma acustico accompagnata dalla riduzione della sensibilità.Tra gli effetti extrauditivi, invece, rientrano insonnia, irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione, sindrome ansioso-depressiva, aumento dei livelli della pressione arteriosa, gastriti, ulcere, alterazioni tiroidee ed altri ancora.

Attuazione della prevenzione: le novità apportate dal D.Lgs. 195/2006, integrativo del D.Lgs. 626/94La precedente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 277/91), relativamente alla prevenzione degli effetti nocivi del rumore, prevedeva l'attuazione dei seguenti principi:- riduzione dei livelli di rumore alla fonte (ove possibile);- limitazione della propagazione delle onde sonore negli ambienti di lavoro;- limitazione dei tempi di esposizione al rumore dei singoli lavoratori;- protezione dei lavoratori attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi individuali (ad esempio, cuffie o tappi auricolari). Sostanzialmente, l'attuale normativa ha mantenuto questi criteri per l'attuazione della prevenzione. Le novità più significative riguardano, invece, i limiti dei livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori durante le lavorazioni, nonché le modalità di rilevazione.Secondo quanto disposto dalla precedente disciplina normativa, il datore di lavoro aveva l'onere di fornire appropriati dispositivi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori esposti quotidianamente a livelli di rumore superiori a 85 decibel. Il D.Lgs. 195/2006 ha introdotto nel D.Lgs. 626/94 il Titolo V-bis "Protezione da agenti fisici", che stabilisce quali sono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza conseguenti all'esposizione al rumore.L'attuale normativa distingue valori di esposizione e valori d'azione i primi sono i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori indipendentemente dall'utilizzo individuale di particolari macchinari, ovvero i rumori presenti comunque in un locale dove si effettuano particolari lavorazioni rumorose; i secondi, invece, sono i livelli di rumore prodotti dall'utilizzo di singoli macchinari.Secondo la nuova disposizione legislativa, il livello di esposizione quotidiana al rumore è dato da un valore medio, calcolato in funzione del tempo, del livello di esposizione individuale durante una giornata lavorativa di 8 ore; mentre il livello di esposizione settimanale viene calcolato su un arco temporale di 5 giornate lavorative di 8 ore ciascuna.L'art. 49-quater del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 195/2006, stabilisce i valori limite di esposizione e di azione.In una giornata lavorativa di 8 ore, i valori di esposizione al rumore sono fissati in 87 decibel; mentre relativamente ai valori di azione l'attuale disposizione normativa distingue tra valori di azione superiori a 85 decibel e valori di azione inferiori a 80 decibel.Nei casi in cui l'esposizione giornaliera dei lavoratori sia variabile in maniera significativa in conseguenza delle caratteristiche proprie di una determinata lavorazione, le disposizioni legislative permettono di sostituire il livello di esposizione giornaliero al rumore con il livello di esposizione settimanale, purché, però, il livello di esposizione settimanale non superi 87 decibel e che vengano adottate misure adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi a queste attività.L'art. 49-quinquies del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 195/2006, stabilisce determinati obblighi a carico del datore di lavoro, il quale, nella valutazione del rumore durante l'attività lavorativa, deve prendere in considerazione, tra l'altro,- ogni effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;- tutte le interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività lavorativa specifica e relativamente a rumore e vibrazioni, nei limiti delle possibilità a livello tecnico;- ogni effetto indiretto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori conseguentemente alle interazioni fra rumori e segnali di avvertimento o altri suoni che devono essere osservati per ridurre i rischi di infortunio;- l'esistenza di attrezzature alternative adatte a ridurre l'emissione del rumore;- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'apparato uditivo dotate di adeguate caratteristiche di attenuazione.Il datore di lavoro era ed è attualmente tenuto adattare ai singoli lavoratori e alle loro condizioni individuali di lavoro i dispositivi di protezione forniti; questi dispositivi, per svolgere la loro funzione in maniera completa ed appropriata, devono essere utilizzati correttamente. Ulteriore obbligo del datore di lavoro era ed è rimasto quello di consultare gli stessi lavoratori o i loro rappresentanti relativamente alla scelta dei modelli dei dispositivi di protezione. La previgente normativa disponeva che ogni lavoratore esposto quotidianamente al rumore la cui soglia era superiore a 85 decibel doveva essere sottoposto ad una visita medica preventiva e ad un esame audiometrico, indipendentemente dall'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Attualmente, invece, la legge stabilisce che la visita preventiva e l'esame audiometrico devono essere effettuati, per quanto riguarda sia l'esposizione al rumore sia l'esposizione ai valori di azione, ovvero i rumori specifici emessi dai macchinari durante le lavorazioni, sui singoli lavoratori che utilizzano i singoli macchinari.Questa procedura medico-sanitaria doveva e deve essere ripetuta periodicamente e la frequenza delle visite periodiche è stabilita dal medico competente; gli intervalli di tempo intercorrenti tra la visita medica preventiva e le successive visite mediche periodiche non deve comunque superare determinati intervalli temporali.Per le lavorazioni che comportano un'esposizione quotidiana personale al rumore che supera la soglia di 90 decibel, il D.Lgs 277/91 prevedeva l'apposizione, nei luoghi di lavoro, di segnaletica ad hoc ed, eventualmente, una limitazione dell'accesso a detti luoghi mediante delimitazione del perimetro di detti luoghi.Il dettato normativo prevedeva e prevede, inoltre, che i lavoratori esposti quotidianamente a rumore la cui soglia è compresa fra 80 e 85 decibel hanno facoltà di richiedere il controllo sanitario, ai quali viene esteso se il medico competente lo ritiene opportuno.Obblighi del datore di lavoro relativamente all'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dall'esposizione al rumoreLa disposizione normativa di cui al D.Lgs. 277/91 prevedeva espressamente che il datore di lavoro era tenuto ad effettuare la valutazione del rumore negli ambienti di lavoro durante lo svolgimento delle attività lavorative al fine di evidenziare eventuali rischi; questa valutazione, volta a misurare l'esposizione dei singoli lavoratori al rumore, era programmata e veniva effettuata ad intervalli particolari ad opera del personale tecnico competente, sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro. Attualmente, la valutazione cui è tenuto il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 49-quinquies del D.Lgs. 626/94, è programmata ed effettuata almeno ogni 4 anni, da personale tecnico competente. Comunque, il datore di lavoro, come stabilito anche nella previgente normativa, deve aggiornare la valutazione dei rischi ogni qual volta si verifichino notevoli mutamenti e quando la sorveglianza sanitaria ne rileva la necessità.Il rapporto della valutazione del rumore negli ambienti di lavoro viene redatta dal datore di lavoro, il quale deve indicare specificamente le misurazioni effettuate, nonché gli strumenti ed i metodi utilizzati per effettuarle.Secondo il dettato normativo previgente, il datore di lavoro, doveva, altresì, adottare gli accorgimenti necessari per minimizzare i rischi che derivano dall'esposizione al rumore attraverso l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte ed utilizzando, comunque, le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato.L'attuale normativa specifica ulteriormente gli obblighi posti a carico del datore di lavoro; infatti, all'art. 49-sexies del D.Lgs. 626/94, il Legislatore evidenzia espressamente che il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o, se questo non è possibile, deve ridurli al minimo e comunque, i livelli di esposizione non possono eccedere i valori limite stabiliti dall'art. 49-quater, D.Lgs. cit.. Al fine di adeguarsi alla previsione legislativa, il datore di lavoro deve utilizzare determinate misure, tra le quali:- l'adozione di metodi di lavoro alternativi che comportano una minore esposizione al rumore;- la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, in relazione con l'attività lavorativa da svolgere, in grado di emettere il minor rumore possibile;- l'adozione di adeguate misure tecniche per contenere il rumore trasmesso via etere (ad esempio, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti) e il rumore strutturale (ad esempio, sistemi di isolamento);- la riduzione del rumore attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione, nonché l'adozione di orari appropriati, con periodi di riposo sufficienti.Nel caso in cui, a seguito della valutazione dei rischi, i valori superiori di azione vengono oltrepassati, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative per ridurre l'esposizione al rumore.Nel caso di particolari attività, se i lavoratori possono usufruire di locali di riposo messi a loro disposizione dal datore di lavoro, il rumore all'interno di questi deve essere ridotto al livello compatibile con la loro finalità e le loro condizioni di utilizzo.




Articolo a cura dell'Avv. Alessandra Messa